Incompetenti o timorosi? Perché Fava si è ritirato?

Il caso del ritiro di Claudio Fava dalla competizione per le Regionali siciliane è più unico che raro. Si tratta di un evento, a mio parere, gravissimo.

Proviamo a ricostruire. C’è un ministro dell’Interno che, in una conferenza stampa, dichiara che c’è un candidato non eleggibile, Fava. E lo dichiara con due giorni di anticipo sulla data di riunione della commissione che avrebbe dovuto validare le candidature. In quel momento, le candidature non erano ancora presentabili, quindi ancora non ufficiali.

Doccia fredda sul candidato della sinistra che, a caldo, dichiara che non sarà un cavillo a bloccare il bisogno di cambiamento. Il giorno dopo, però, Fava si ritira. Aveva torto? C’è stato un imperdonabile errore da parte del suo staff?

Io non credo. Vediamo dove sta il quibus.

Sta qui, nel calendario delle operazioni preparatorie alle elezioni stabilito dalla Regione Siciliana, che indica nel 13 settembre il limite per “per l’iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel Comune”. Il riferimento normativo è l’art. 32, quarto comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223. Effettivamente, l’articolo 32 della legge in questione, testo unico per la disciplina dell’elettorato attivo, sancisce come limite il 45° giorno antecedente alle elezioni (il 13 settembre) quello perché i Comuni aggiornino le liste elettorali con le indicazioni, tra gli altri, degli elettori che hanno trasferito la residenza. Ma questo limite di tempo è riguarda i comuni per aggiornare le liste, non per i cittadini, infatti, l’articolo 32-bis dice:

Decorso il termine di cui al quarto comma dell’articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell’articolo stesso, la commissione elettorale mandamentale dispone la ammissione al voto esclusivamente a domanda dell’interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l’autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.
Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all’elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all’articolo 36.
Dell’ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l’elettore previa esibizione dell’attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale.
Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

Ovvero, il cittadino può, a seguito del 45° giorno antecedente, chiedere di essere integrato nelle liste elettorali. Si notifica l’ammissione al voto e le liste saranno integrate entro un mese dalla fine della votazione. Claudio Fava, essendo diventato residente a Isnello dopo la scadenza del 45° giorno, non era automaticamente iscritto nelle liste elettorali ma aveva il diritto di chiedere la integrazione. Potendo votare, poteva anche essere eletto.

Perché Claudio Fava si è ritirato? Si è deciso di non mettere a rischio le liste, è vero, ma appare evidente che il rischio non sussistesse. Perché il ministro Cancellieri ha dichiarato la incandidabilità di Fava? In base a quale norma? E perché lo ha fatto fuori dalla sede di competenza, la commissione che certifica le candidature?

Di certo c’è che qui non si tratta di incompetenza, al massimo di eccessiva prudenza, da parte del candidato e del suo staff. Eccessiva prudenza che viene difficile giustificare nella sostanza dei fatti. Perché Claudio Fava si è ritirato?

About Simone Tulumello

Researcher in Planning and Geography at ULisboa, Institute of Social Sciences. Keen on cities, politics, photography and electronic music. Lover of cities, especially Palermo and Lisbon, in a complicated relationship with Memphis TN.
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4 Responses to Incompetenti o timorosi? Perché Fava si è ritirato?

  1. perché i partiti della coalizione che lo sosteneva, dopo l’intervento della ministra, malgrado autorevoli e univoci pareri giuridici raccolti, non hanno voluto rischiare la conseguenziale esclusione delle liste. e Fava non poteva candidarsi senza liste di sostegno, ché la legge non lo consente, come non consente alle liste di non essere collegate a un candidato presidente.

  2. Giuseppe De Santis says:

    E’ sicuramente fuori luogo l’intervento preventivo del Ministro dell’Interno non solo perchè le liste ancora non erano state presentate ma anche perchè la competenza per l’esame e ammissione delle liste è dell’ufficio elettorale circoscrizionale.
    Il riferimento all’articolo 32, comma 5 del TU 223/67 tuttavia non è pertinente poichè dall’iscrizione a domanda sono esclusi i cittadini immigrati da altri comuni che possono essere iscritti nelle liste elettorali esclusivamente con la seconda tornata della revisione dinamica straordinaria.
    Il comma 5 si riferisce ad un’altra fase della revisione dinamica straordinaria (terza tornata) e riguarda gli elettori che,per qualsiasi motivo (esclusa l’immigrazione) fossero rimasti esclusi dalle liste o avessero maturato successivamente il diritto (es. elettori che riacquistano il diritto per cessazione di cause ostative, ecc).

  3. salvoben says:

    dal mio punto di vista “l’eccessiva prudenza” non è applicabile allo staff di Fava. “Eccessiva prudenza” sarebbe avere Fava residente a Isnello 365 giorni prima delle elezioni, e non “arrivare all’ultimo momento alle opinabilità giuridiche sulla sua ammissibilità”. Detto questo, per me quello che è successo resta una débacle totale. E’ uguale a perdere un incontro a tavolino perchè c’era traffico.

  4. Grazie a tutti per il contributo. Magari Giuseppe De Santis può allora chiarirmi meglio quale sia il riferimento normativo che implica la (presunta) non candidabilità di Fava.
    @Salvoben: se, come mi sembra di capire, la opinabilità giuridica non sussiste perché il termine violato non esiste, proprio non capisco che déblacle ci sia nel non aver rispettato un termine inesistente…

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